Il 19 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto rilancio che prevede tra le tante misure, il Superbonus fiscale del 110% riguardante una serie di interventi edilizi.
Il Superbonus in tre punti:
Gli interventi: isolamento, caldaie ed antisismici.
- Aumenta al 110% la detrazione fiscale per spese sostenute tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021.
- Agevolati i lavori di coibentazione (almeno per il 25% con classe energetica più alta) e cambio della caldaia con impianti ad alta efficienza. Escluse le seconde case monofamiliare.
- Agevolata la messa in sicurezza sismica in zona 1, 2 e 3
I “collegati”: fotovoltaico, colonnine ed ecobonus.
Detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica ed altri interventi già agevolati dall’ecobonus (es. schermature solari), se abbinati ai lavori di risparmio energetico “principali” premiati dal Superbonus.
L’utilizzo: cinque rate, sconto o cessione.
- Il Superbonus del 110% è recuperabile in cinque rate annuali.
- In alternativa all’uso diretto come detrazione il beneficiario può scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
- Diventano cedibili o scontabili anche gli altri bonus sui lavori ed il risparmio energetico.
Possono godere del Superbonus al 110% i condomini e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di imprese, su unità immobiliari tranne su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Lavori in casa ed agevolazioni previsti dal Superbonus al 110%
- Cappotto termico in condominio: coibentazione di strutture opache (pareti e coperture). Superbonus al 110%, con recupero in 5 anni, su una spesa di 60mila euro per unità, se è interessato più del 25% della superficie disperdente e c’è salto di classe energetica. Per spese da Luglio 2020 a fine 2021. Possibile cessione o sconto in fattura.
- Isolamento del tetto di un edificio: rifacimento del tetto di una casa singola con coibentazione. Con questo intervento di coibentazione della sola copertura è difficile ottenere il 110% perchè i lavori di isolamento devono incidere su oltre il 25% di superficie disperdente lorda. La novità è la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021.
- Impianto termico centralizzato: sostituzione dell’impianto di riscaldamento condominiale. Il bonus è al 110% per la sostituzione con impianti centralizzati a condensazione evoluti o a pompa di calore. Per spese sostenute da Luglio a fine Dicembre 2021 (massimo 30mila euro per unità immobiliare). Recupero in 5 anni. Possibile cessione o sconto in fattura.
- Nuova caldaia in abitazione singola: sostituzione dell’impianto di riscaldamento in unità singole. Da Luglio 2020 a fine Dicembre 2021 bonus al 110% per la sostituzione con impianti a pompa di calore. Spesa massima di 30mila euro e recupero in 5 anni. Possibile cessione o sconto in fattura.
- Recupero di villetta o casa isolata: ristrutturazione di un’abitazione monofamiliare. Restano invariati i seguenti bonus: edilizio standard (50%) o sismabonus (70 o 80%) su una spesa massima di 96mila euro, ecobonus (65% con una spesa massima in base al tipo di lavori). Questi bonus diventano cedibili o scontabili in fattura. Per alcuni tipi di lavoro dal 1 Luglio c’è la detrazione del 110% per il super-ecobonus (solo abitazione principale) o sismabonus potenziato, con recupero in 5 anni, sconto o cessione.
- Tinteggiatura o restauro della facciata (visibile dalla strada): il bonus facciate resta invariato ma è possibile la cessione o lo sconto in fattura. Se però viene realizzato un cappotto termico incentivato al 110% anche la tinteggiatura sconta quel bonus (con recupero in 5 anni, su una spesa di 60mila euro per unità). Il 110% non ha limiti di zona urbanistica ma sono esclusi gli edifici unifamiliari seconde case.
- Impianto fotovoltaico con accumulo: installazione di impianti fotovoltaici con accumulatore. Il bonus sale al 110% dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, se l’intervento è eseguito insieme a quelli del superbonus o sismabonus. La spesa massima è di 48mila euro. Possibile cessione o sconto in fattura.
- Cambio di finestre ed infissi: possibile cessione o sconto del bonus. L’aliquota sale al 110% se l’intervento è “congiunto” ad uno di quelli principali del superbonus per risparmio energetico.
- Lavori edilizi in una singola abitazione: spostamento di una parete o altri lavori edili straordinari interni ad un alloggio o ad una casa monofamiliare. Detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia, su una spesa massima di 96mila euro. Questa percentuale per ora è valida fino al 2020. Dal 2021 dovrebbe tornare al 36%. Per le spese degli anni 2020 e 2021 diventa possibile cedere il credito d’imposta o ottenere lo sconto in fattura.
- Installazione di un nuovo condizionatore: bonus edilizio del 50% (entro il platfond di spesa generale di 96mila euro per unità immobiliare) per condizionatori a pompa di calore. Possibile cessione o sconto in fattura per la detrazione del 50% edilizio, per le spese sostenute nel 2020 e 2021.
- Acquisto di mobili per arredare casa: detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per acquisto di mobili nuovi destinati ad arredare una casa ristrutturata (con bonus edilizio al 50%). Al bonus mobili, che si continua a recuperare in 10 anni, non si applica neanche la cessione o lo sconto in fattura.
- Rifacimento o modifica dei giardini: trasformazione del cortile in giardino, rifacimento del giardino o installazione di fioriere fisse su una terrazza. Rimane invariato il “bonus verde” prorogato fino alla fine del 2020 dal decreto Milleproroghe. E’ una detrazione Irpef del 36% fino ad una spesa di 5mila euro per unità immobiliare abitativa, da recuperare in 10 anni. Non agevola l’acquisto di singole piante in vaso o lavori in economia. Il bonus non è cedibile o scontabile.
Il Superbonus e la sicurezza sismica degli edifici
Per gli interventi di messa in sicurezza degli immobili realizzati tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021 si può usufruire del Sismabonus. Lo sconto scenderà al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.
Il Decreto conferma la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione, ad un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore. Questo sconto si potrà recuperare, a sua volta, sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e l’opzione andrà comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto prevede che i tecnici abilitati ed i professionisti incaricati del progetto che rilasceranno attestazioni ed asseverazioni infedeli rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro.