La linea vita è un dispositivo di ancoraggio anticaduta che segue le norme UNI EN 795:2012 e UNI 11578, le quali permettono, con una serie di ancoraggi posti in quota, di agganciare in sicurezza gli operatori che stanno lavorando al montaggio di edifici prefabbricati o alla manutenzione di immobili.
L’ancoraggio, al quale gli operatori si agganciano tramite imbracature e cordini, evita la caduta dall’alto, dando al contempo massima libertà di movimento orizzontale. Questo rende le linee vita la soluzione migliore quando si devono eseguire lavori sui tetti, manutenzione su impianti industriali ed edifici civili, coperture fotovoltaiche, le quali necessitano periodicamente lavori di manutenzione e controlli.
Si tratta di una sistema formato da almeno 2 punti di ancoraggio, uniti da un cavo in tensione in acciaio inossidabile.
Lo scopo della linea vita è quello di assicurare al cavo teso di acciaio i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale). Grazie ai quali ed alla linea vita, gli operatori possono muoversi e lavorare su tutta la superficie della copertura in totale sicurezza.
La qualità dei materiali è un requisito imprescindibile affinchè i sistemi di sicurezza possano risultare realmente efficaci.
Le diverse tipologie di linee vita
- linee vita orizzontali (con inclinazione massima di 15° rispetto all’orizzontale) e linee vita inclinate-verticali
- linee vita flessibili, realizzate con cavo metallico o tessile e linee vita rigide realizzate con profili metallici
- linee vita permanenti, destinate a rimanere stabilmente in dotazione ad un edificio e linee vita temporanee/portatili, destinate ad essere installate, utilizzate e successivamente rimosse per essere poi eventualmente riutilizzate in un altro in maniera analoga ad un dispositivo di protezione individuale.
Linea vita: normativa attualmente in vigore
La normativa sulle linee guida attualmente in vigore, viene espressa nell’ Art. 115. (coordinato con
il D.lgs.106/2009) e riguarda i Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l’uso specifico e composti da diversi elementi quali:
- connettori
- dispositivo di ancoraggio
- cordini
- dispositivi retrattili
- guide o linee vita flessibili
- guide o linee vita rigide
- imbracatura
Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita.
La messa in sicurezza richiesta dalla legge italiana
La legge italiana richiede la messa in sicurezza contro le cadute dall’alto a tutela dei lavoratori. Molte Regioni, sensibilizzate dall’argomento, hanno promulgato leggi regionali che impongono l’installazione di linee vita sugli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti e sulle nuove costruzioni.
Installazione di linee vita in Piemonte
L’installazione di linee vita in Piemonte è regolamentata da una normativa regionale, la quale definisce responsabilità, criteri di installazione, requisiti delle imprese installatrici e caratteristiche degli ancoraggi.
Si tratta della Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20 , la quale prevede lo Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.
Quando è stata pubblicata indicava, all’articolo 15, i requisiti già espressi nel testo unico nazionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08 di dover prevedere, già in fase di realizzazione dell’opera, misure di sicurezza per accessi ed interventi successivi.
La legge è stata in seguito aggiornata con riferimenti più precisi in merito ai dispositivi fissi per la protezione della cadute dall’alto.
Situazioni in cui è obbligatorio installare una linea vita su tetto in Piemonte
Riassumiamo di seguito le situazioni in cui, secondo il regolamento è obbligatorio, in Piemonte, installare un sistema di ancoraggi sul tetto di un edificio:
- nuove costruzioni
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia mediante interventi strutturali
- manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- interventi di manutenzione straordinaria non strutturale, quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici
- installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- varianti in corso d’opera relative agli interventi interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del regolamento
Casi di esclusione dall’obbligo di installare linee vita o dispositivi fissi di protezione
- interventi che interessano le coperture, aventi un tetto con altezza dalla linea di gronda al suolo inferiore a 3 metri
- opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non prevedono interventi strutturali sulla copertura
- interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezionecollettiva (ad esempio parapetti o reti anticaduta) per i bordi e/o per le aree non calpestabili
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità entro un termine non superiore ai 90 giorni
E’ sempre obbligatorio, quando è previsto l’accesso di lavoratori ad aree in quota, predisporre da parte del committente, opportune misure di protezione dalle cadute dall’alto.
Documenti necessari per le linea vita in Piemonte e responsabilità associate
È prevista da parte del tecnico progettista, coadiuvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, la redazione di un elaborato tecnico della copertura che deve contenere al suo interno una serie di documenti quali:
- una relazione tecnica illustrativa delle scelte progettuali
- planimetria in scala della copertura con indicazione degli elementi del sistema di ancoraggi, accessi, percorsi, ecc.
- relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato con verifica degli elementi strutturali del tetto alle azioni trasmesse in caso di eventuale caduta.
- documentazione del fabbricante degli ancoraggi (dichiarazioni di conformità/certificati – manuali di installazione ed utilizzo, schede tecniche, ecc.).
- dichiarazione di conformità dell’installatore
- registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi
- compilazione di un documento di “Buone Pratiche” che dà indicazioni su come operare sulla copertura in sicurezza in merito a diverse attività.
Inoltre la norma regionale del Piemonte evidenzia che gli installatori di linee vita debbano essere “…informati, formati ed addestrati con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall’alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 del d. lgs. 81/2008…”